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Normativa

Articolo 1 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

By March 10, 2020#!31Fri, 13 Mar 2020 13:42:57 +0100+01:005731#31Fri, 13 Mar 2020 13:42:57 +0100+01:00-1Europe/Rome3131Europe/Rome202031 13pm31pm-31Fri, 13 Mar 2020 13:42:57 +0100+01:001Europe/Rome3131Europe/Rome2020312020Fri, 13 Mar 2020 13:42:57 +0100421423pmFriday=2107#!31Fri, 13 Mar 2020 13:42:57 +0100+01:00Europe/Rome3#March 13th, 2020#!31Fri, 13 Mar 2020 13:42:57 +0100+01:005731#/31Fri, 13 Mar 2020 13:42:57 +0100+01:00-1Europe/Rome3131Europe/Rome202031#!31Fri, 13 Mar 2020 13:42:57 +0100+01:00Europe/Rome3#No Comments

Articolo 1 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

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Articolo 1 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di possedere un visto al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne («obbligo di visto») che permette di valutare se la presenza di tali cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri rappresenti un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico. A questo scopo sono introdotte un’autorizzazione ai viaggi e le condizioni e procedure per il suo rilascio o rifiuto.

2. Il presente regolamento definisce le condizioni alle quali le autorità designate degli Stati membri ed Europol possono consultare i dati conservati nel sistema centrale ETIAS a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi di loro competenza.

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