Articolo 9 – Regolamento sulla cibersicurezza
Conoscenze e informazioni
L’ENISA:
a) | esegue analisi delle tecnologie emergenti e fornisce valutazioni su temi specifici in relazione agli impatti previsti, dal punto di vista sociale, giuridico, economico e regolamentare, delle innovazioni tecnologiche sulla cibersicurezza; |
b) | effettua analisi strategiche a lungo termine delle minacce informatiche e degli incidenti al fine di individuare le tendenze emergenti e contribuire a prevenire gli incidenti; |
c) | fornisce, in cooperazione con esperti delle autorità degli Stati membri e con i pertinenti portatori di interessi, consulenza, orientamenti e migliori pratiche per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi, in particolare per quanto riguarda la sicurezza delle infrastrutture su cui poggiano i settori di cui all’allegato II della direttiva (UE) 2016/1148 e di quelle utilizzate dai fornitori di servizi digitali elencati nell’allegato III di tale direttiva; |
d) | raggruppa, organizza e mette a disposizione del pubblico, tramite un portale dedicato, informazioni sulla cibersicurezza fornite dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione e informazioni sulla cibersicurezza fornite su base volontaria dagli Stati membri e dai portatori di interessi del settore pubblico e privato; |
e) | raccoglie e analizza le informazioni pubblicamente disponibili sugli incidenti di rilievo e redige relazioni al fine di fornire orientamenti ai cittadini, alle organizzazioni e alle imprese in tutta l’Unione. |