Skip to main content
Normativa

Art. 7 – Regolamento Droni

By March 21, 2020No Comments

Art. 7 – Regolamento Droni

Torna all’indice

Articolo 7 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio


Rappresentanti autorizzati

1.   Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

Gli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e l’obbligo di redazione della documentazione tecnica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

2.   Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Tale mandato deve consentire al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i seguenti compiti:

a)mantenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato;
b)a seguito di una richiesta motivata di un’autorità di vigilanza del mercato o di un’autorità di controllo delle frontiere, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto;
c)cooperare con le autorità di vigilanza del mercato o le autorità di controllo delle frontiere, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi di non conformità dei prodotti che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato o i rischi per la sicurezza da essa derivanti.

Torna all’indice

en_US