Articolo 40 – Regolamento sulla cibersicurezza
Regime linguistico
1. All’ENISA si applica il regolamento n. 1 del Consiglio. Gli Stati membri e gli altri organismi designati dagli Stati membri possono rivolgersi all’ENISA e ottenere la risposta in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione di loro scelta.
2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’ENISA sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.