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Normativa

Art. 36 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

By March 6, 2020No Comments

Art. 36 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

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Articolo 36 – Regolamento sulla cibersicurezza


Direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell’ENISA ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base a un elenco di candidati proposto dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente.

3.   Ai fini della conclusione del contratto di lavoro del direttore esecutivo, l’ENISA è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

4.   Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione è invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati.

5.   La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione esegue una valutazione della prestazione del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri dell’ENISA.

6.   Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall’incarico in conformità dell’articolo 18, paragrafo 2.

7.   Su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 5, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per cinque anni.

8.   Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell’intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro i tre mesi che precedono tale proroga, il direttore esecutivo, se invitato, fa una dichiarazione davanti alla commissione competente del Parlamento europeo e risponde alle domande dei deputati.

9.   Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non partecipa a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto.

10.   Il direttore esecutivo può essere rimosso dall’incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione.

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