Articolo 3 – Regolamento sulla cibersicurezza
Mandato
1. L’ENISA svolge i compiti che le sono attribuiti ai sensi del presente regolamento allo scopo di conseguire un elevato livello comune di cibersicurezza in tutta l’Unione, anche sostenendo attivamente gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nel miglioramento della cibersicurezza. L’ENISA funge da punto di riferimento per pareri e competenze in materia di cibersicurezza per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nonché per altri portatori di interessi pertinenti dell’Unione.
Svolgendo i compiti che le sono attribuiti ai sensi del presente regolamento, l’ENISA contribuisce a ridurre la frammentazione nel mercato interno.
2. L’ENISA svolge i compiti che le sono attribuiti dagli atti giuridici dell’Unione che stabiliscono le misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla cibersicurezza.
3. Nello svolgimento dei suoi compiti, l’ENISA agisce in maniera indipendente, evitando nel contempo la duplicazione delle attività degli Stati membri e tenendo conto delle competenze esistenti degli Stati membri.
4. L’ENISA sviluppa le proprie risorse, incluse le capacità e abilità tecniche e umane, necessarie al fine di svolgere i compiti attribuitile ai sensi del presente regolamento.