Articolo 26 – Regolamento sulla cibersicurezza
Trasparenza
1. L’ENISA svolge le proprie attività con un livello elevato di trasparenza e nel rispetto dell’articolo 28.
2. L’ENISA provvede a che al pubblico e alle parti interessate siano fornite informazioni appropriate, obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare sui risultati del suo lavoro. Inoltre, rende pubbliche le dichiarazioni di interessi rese a norma dell’articolo 25.
3. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, può autorizzare le parti interessate a presenziare in qualità di osservatori allo svolgimento di alcune attività dell’ENISA.
4. L’ENISA stabilisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l’attuazione delle regole di trasparenza di cui ai paragrafi 1 e 2.