Skip to main content
Normativa

Art. 26 – Regolamento Droni

By March 21, 2020No Comments

Art. 26 – Regolamento Droni

Torna all’indice

Articolo 26 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio


Procedura di notifica

1.   Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 22.

2.   Esse notificano gli organismi di valutazione della conformità alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.

3.   La notifica include tutti i dettagli delle attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità, il prodotto interessato e il relativo certificato di accreditamento.

4.   L’organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica.

5.   Solo un organismo siffatto è considerato organismo notificato ai fini del presente capo.

6.   L’autorità di notifica informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali successive modifiche di rilievo apportate alla notifica.

Torna all’indice

en_US