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Normativa

Art. 24 – Regolamento sulla cibersicurezza

By March 3, 2020No Comments

Art. 24 – Regolamento sulla cibersicurezza

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Articolo 24 – Regolamento sulla cibersicurezza


Documento unico di programmazione

1.   L’ENISA opera in conformità di un documento unico di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale, che include tutte le attività pianificate.

2.   Ogni anno il direttore esecutivo, tenendo conto degli orientamenti stabiliti dalla Commissione, predispone un progetto di documento unico di programmazione contenente la pianificazione annuale e pluriennale delle risorse finanziarie e umane corrispondenti, secondo quanto previsto all’articolo 32 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (25).

3.   Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il documento unico di programmazione di cui al paragrafo 1 e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio dell’anno successivo, unitamente a eventuali successive versioni aggiornate di tale documento.

4.   Il documento unico di programmazione diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione ed è adeguato secondo necessità.

5.   Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un’indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 7. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all’esercizio finanziario precedente.

6.   Quando all’ENISA è assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura di quella applicabile al programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.

7.   Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Riporta inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.

8.   La programmazione delle risorse è aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata secondo necessità, in particolare per adattarla all’esito della valutazione di cui all’articolo 67.

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