Articolo 24 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
1. Se un organismo notificato subappalta compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorre a un’affiliata, si accerta che il subappaltatore o l’affiliata soddisfino i requisiti di cui all’articolo 22 e ne informa l’autorità di notifica.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità dei compiti eseguiti da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell’autorità notificante i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma delle parti 8 e 9 dell’allegato.