Articolo 23 – Regolamento sulla cibersicurezza
Rete dei funzionari nazionali di collegamento
1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, istituisce una rete dei funzionari nazionali di collegamento composta da rappresentanti di tutti gli Stati membri («funzionari nazionali di collegamento»). Ciascuno Stato membro designa un rappresentante nella rete dei funzionari nazionali di collegamento. Le riunioni della rete dei funzionari nazionali di collegamento possono svolgersi in diverse formazioni di esperti.
2. In particolare, la rete dei funzionari nazionali di collegamento agevola lo scambio di informazioni tra l’ENISA e gli Stati membri e sostiene l’ENISA nella diffusione, in tutta l’Unione, delle attività, dei risultati e delle raccomandazioni che la riguardano alle pertinenti parti interessate.
3. I funzionari nazionali di collegamento fungono da punto di contatto a livello nazionale per agevolare la cooperazione tra l’ENISA e gli esperti nazionali nel contesto dell’attuazione del programma di lavoro annuale dell’ENISA.
4. Mentre i funzionari nazionali di collegamento cooperano strettamente con i rappresentanti del consiglio di amministrazione dei rispettivi Stati membri, la rete dei funzionari nazionali di collegamento in sé non duplica il lavoro del consiglio di amministrazione o di altri consessi dell’Unione.
5. Le funzioni e le procedure relative alla rete dei funzionari nazionali di collegamento sono specificate nel regolamento interno dell’ENISA e rese pubbliche.