Articolo 23 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio
Presunzione di conformità degli organismi notificati
Se un organismo di valutazione della conformità dimostra la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume che sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 22 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate contemplano tali requisiti.