Articolo 2 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio
Ambito di applicazione
1. Il capo II del presente regolamento si applica ai seguenti prodotti:
a) | gli UAS destinati a essere impiegati secondo le norme e le condizioni applicabili alla categoria «aperta» delle operazioni UAS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, con l’eccezione degli UAS costruiti da privati, e provvisti di un’etichetta di identificazione della classe come previsto nelle parti da 1 a 5 dell’allegato del presente regolamento, sulla quale sia indicata la classe di appartenenza tra le cinque classi di UAS di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947; |
b) | i componenti aggiuntivi di identificazione remota di cui alla parte 6 dell’allegato del presente regolamento. |
2. Il capo III del presente regolamento si applica agli UAS impiegati secondo le norme e le condizioni applicabili alle categorie «certificata» e «specifica» delle operazioni UAS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.
3. Il capo IV del presente regolamento si applica inoltre agli operatori di UAS che hanno la propria sede di attività principale, che sono stabiliti o che sono residenti in un paese terzo, se gli UAS sono utilizzati nell’Unione.
4. Il presente regolamento non si applica agli UAS destinati a essere impiegati esclusivamente in locali chiusi.