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Normativa

Art. 17 – Regolamento sulla cibersicurezza

By March 3, 2020No Comments

Art. 17 – Regolamento sulla cibersicurezza

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Articolo 17 – Regolamento sulla cibersicurezza


Riunioni del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente.

2.   Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie l’anno. Si riunisce inoltre in seduta straordinaria su richiesta del suo presidente, della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri.

3.   Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, ma non ha diritto di voto.

4.   I membri del gruppo consultivo ENISA possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione su invito del presidente, ma non hanno diritto di voto.

5.   Alle riunioni del consiglio di amministrazione, i membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno del consiglio di amministrazione.

6.   L’ENISA provvede alle funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione.

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