Articolo 11 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio
Identificazione degli operatori economici
1. Alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta, gli operatori economici indicano:
a) | ogni operatore economico che abbia fornito loro un prodotto; |
b) | ogni operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto. |
2. Gli operatori economici sono in grado di fornire le informazioni di cui al primo comma:
a) | per dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto; |
b) | per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto. |