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Normativa

Allegato, parte X – Regolamento Droni

By March 21, 2020No Comments

Allegato, parte X – Regolamento Droni

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Allegato, parte X – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio


Contenuti della documentazione tecnica

Il fabbricante deve predisporre la documentazione tecnica, la quale deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili.

La documentazione tecnica deve contenere, se pertinenti, almeno i seguenti elementi:

1.una descrizione completa del prodotto corredata di:
a) fotografie o illustrazioni che presentano le caratteristiche esterne, le marcature e il layout interno;
b) le versioni di tutti i software e firmware attinenti alla conformità ai requisiti del presente regolamento;
c) il manuale di istruzioni e le istruzioni di installazione;
2.i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti e altri elementi simili importanti;
3.le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;
4.un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 4, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica deve specificare le parti che sono state applicate;
5.una copia della dichiarazione di conformità UE;
6.se è stato applicato il modulo di valutazione della conformità di cui alla parte 8, una copia del certificato di esame UE del tipo e degli allegati, quali forniti dall’organismo notificato interessato;
7.i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati e altri elementi simili rilevanti;
8.le relazioni sulle prove;
9.copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all’organismo notificato eventualmente coinvolto;
10.la documentazione di supporto attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione deve elencare tutti i documenti che sono stati utilizzati, soprattutto nel caso i cui le pertinenti norme armonizzate e/o specifiche tecniche non siano state applicate integralmente. Alla documentazione andranno eventualmente acclusi i risultati delle prove effettuate dall’apposito laboratorio del fabbricante o effettuate da un altro laboratorio di prova, per conto e sotto la responsabilità del fabbricante;
11.gli indirizzi dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento.

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