Allegato, parte III – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio
Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio della classe C2
Gli UAS della classe C2 devono recare, apposta sull’UA, la seguente etichetta di identificazione della classe:
Gli UAS della classe C2 devono:
1) | avere una MTOM inferiore a 4 kg, compreso il carico; |
2) | avere un’altezza massima raggiungibile sopra il punto di decollo limitata a 120 m o essere dotati di un sistema che limiti a 120 m, o a un valore che può essere impostato dal pilota remoto, l’altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo. Se è possibile impostare il valore, devono essere fornite al pilota remoto chiare informazioni in merito all’altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo raggiunta dall’UA durante il volo; |
3) | poter essere controllati in modo sicuro, per quanto riguarda stabilità e manovrabilità, nonché le prestazioni del datalink, da un pilota remoto con un livello di competenza adeguato, come stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, che operi secondo le istruzioni del fabbricante e, per quanto necessario, in tutte le condizioni operative prevedibili, anche in seguito al guasto di uno o, se del caso, più sistemi; |
4) | avere la forza meccanica, compresi tutti i fattori di sicurezza del caso, e, laddove appropriato, la stabilità necessarie a resistere a qualsiasi sforzo cui siano sottoposti durante l’uso senza subire rotture o deformazioni che potrebbero incidere sulla sicurezza del volo; |
5) | nel caso degli UA a volo vincolato (tethered), avere una lunghezza in tensione inferiore a 50 m e una forza meccanica non inferiore a: a) nel caso di un aeromobile più pesante dell’aria, 10 volte il peso dell’aerodina alla massa massima; b) nel caso di un aeromobile più leggero dell’aria, 4 volte la forza esercitata dalla combinazione della spinta statica massima e della forza aerodinamica della velocità eolica massima ammessa in volo; |
6) | essere progettati e costruiti in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per le persone durante il funzionamento; vanno evitati i bordi affilati tranne qualora siano tecnicamente inevitabili secondo la buona pratica di progettazione e fabbricazione. Se dotati di eliche, queste devono essere progettate in modo da limitare il rischio di lesioni che potrebbero essere arrecate dalle pale delle eliche; |
7) | se non vincolati, in caso di perdita del datalink disporre di un metodo affidabile e intuibile con cui l’UA può recuperare il datalink o terminare il volo in modo tale da limitare le ripercussioni su terzi, siano essi a terra o in volo; |
8) | se non vincolati, essere dotati di un datalink protetto contro l’accesso non autorizzato alle funzioni di comando e di controllo; |
9) | tranne nel caso degli UA ad ala fissa, essere dotati di una modalità a velocità ridotta, che può essere selezionata dal pilota remoto, in grado di limitare la velocità massima di crociera a non più di 3 m/s; |
10) | tranne nel caso degli UA ad ala fissa, avere un livello di potenza sonora ponderato A TheWA , determinato come descritto nella parte 13, non superiore ai livelli fissati nella parte 15; |
11) | tranne nel caso degli UA ad ala fissa, recare l’indicazione del livello di potenza sonora ponderato A apposta sull’UA e/o sul suo imballaggio come descritto nella parte 14; |
12) | essere alimentati a energia elettrica e avere una tensione nominale non superiore a 48 V in CC o all’equivalente in CA; la tensione delle parti accessibili non deve essere superiore a 48 V in CC o all’equivalente in CA; la tensione interna non deve essere superiore a 48 V in CC o all’equivalente in CA, tranne qualora sia garantito che la combinazione di tensione e corrente prodotta non determini rischi o scariche elettriche dannose, anche nel caso in cui l’UAS sia danneggiato; |
13) | avere un numero di serie fisico unico conforme alla norma ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (numeri di serie per sistemi aerei senza equipaggio di piccole dimensioni); |
14) | se non vincolati, avere un’identificazione remota diretta in grado di: a) consentire il caricamento del numero di registrazione dell’operatore UAS previsto dall’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 ed esclusivamente seguendo la procedura prevista dal sistema di registrazione; b) garantire in tempo reale e per tutta la durata del volo la diffusione periodica diretta dall’UA, tramite protocollo di trasmissione aperto e documentato, dei dati di seguito riportati, in modo tale che essi possano essere ricevuti direttamente da dispositivi mobili presenti entro il raggio di diffusione: i) il numero di registrazione dell’operatore UAS; ii) il numero di serie fisico unico conforme alla norma ANSI/CTA-2063; iii) la posizione geografica dell’UA e la sua altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo; iv) la direzione di rotta misurata in senso orario in riferimento al nord vero e alla velocità al suolo dell’UA; e v) la posizione geografica del pilota remoto; c)garantire che gli utilizzatori non possano modificare i dati menzionati alla lettera b), punti ii, iii, iv, e v; |
15) | essere dotati di una funzione di geo-consapevolezza che: a) preveda un’interfaccia per caricare e aggiornare dati contenenti informazioni relative a eventuali limitazioni dello spazio aereo riguardanti la posizione e l’altitudine dell’UA, imposte dalle zone geografiche, come definito all’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, la quale garantisca che il processo di caricamento e aggiornamento di tali dati non ne pregiudichi l’integrità e la validità; b) emetta un segnale di allarme al pilota remoto qualora sia individuata una potenziale violazione delle limitazioni dello spazio aereo; e c) informi il pilota remoto sullo stato dell’UA ed emetta un segnale di allarme qualora i sistemi di posizionamento o di navigazione non possano garantire il corretto funzionamento del sistema di geo-consapevolezza; |
16) | se l’UA dispone di una funzione che ne limita l’accesso a determinate aree o a determinati volumi di spazio aereo, tale funzione deve operare in modo tale da interagire agevolmente con il sistema di controllo di volo dell’UA senza pregiudicare la sicurezza di volo; il pilota remoto deve inoltre ricevere un’informazione chiara ogni qual volta questa funzione impedisca all’UA di accedere a tali aree o volumi di spazio aereo; |
17) | inviare al pilota remoto un segnale di avvertimento chiaro qualora la batteria dell’UA o della sua stazione di controllo raggiunga un basso livello di carica, in modo tale che il pilota remoto abbia il tempo sufficiente per far atterrare l’UA in sicurezza; |
18) | essere dotati di luci al fine di garantire: 1) la controllabilità dell’UA; 2) la visibilità notturna dell’UA – le luci devono essere progettate in modo tale da consentire alle persone a terra di distinguere l’UA da un aeromobile con equipaggio; |
19) | essere immessi sul mercato corredati di un manuale di istruzioni che riporti: a) le caratteristiche dell’UA, tra cui (elenco non esaustivo): — la classe dell’UA; — la massa dell’UA (con una descrizione della configurazione di riferimento) e la massa massima al decollo («MTOM»); — le caratteristiche generali del carico ammesso in termini di massa, dimensioni, interfacce con l’UA e altre eventuali limitazioni; — i dispositivi e il software di controllo remoto dell’UA; — il riferimento al protocollo di trasmissione utilizzato per il segnale di identificazione remota diretta; — il livello di potenza sonora; — e una descrizione del comportamento dell’UA in caso di perdita del datalink;b)chiare istruzioni operative; c) la procedura per caricare le limitazioni dello spazio aereo; d) le istruzioni di manutenzione; e) le procedure di ricerca guasti e soluzioni; f) le limitazioni operative (comprese, tra l’altro, le condizioni meteorologiche e l’impiego diurno/notturno); e g) un’adeguata descrizione di tutti i rischi legati alle operazioni UAS; |
20) | essere corredati di una nota informativa pubblicata dall’EASA che indichi le limitazioni e gli obblighi applicabili a norma del diritto dell’UE. |