Torna all’indice Articolo 64 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240 Diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, integrazione e cancellazione degli stessi e di limitazione del loro trattamento 1. 1. Fatto salvo il diritto d’informazione di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001, i richiedenti i cui dati sono conservati nel sistema centrale ETIAS sono informati, al…
Torna all’indice Articolo 63 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240 Responsabilità 1. Fatti salvi il diritto al risarcimento e la responsabilità da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (CE) n. 45/2001: a) ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in…
Torna all’indice Articolo 62 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240 Sanzioni 1. Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Torna all’indice
Torna all’indice Articolo 61 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Verifica interna L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Europol e gli Stati membri provvedono affinché ciascuna autorità con diritto di accesso al sistema d’informazione ETIAS adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e cooperi, se necessario, con l’autorità di controllo. Torna all’indice
Torna all’indice Articolo 60 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Incidenti di sicurezza 1. È considerato incidente di sicurezza l’evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza dell’ETIAS e può causare danni o perdite dei dati conservati nell’ETIAS, in particolare quando possono essere stati consultati dati senza autorizzazione o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l’integrità e…
Torna all’indice Articolo 59 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Sicurezza del trattamento 1. eu-LISA, l’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS garantiscono la sicurezza del trattamento di dati personali a norma del presente regolamento. eu-LISA, l’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS cooperano nei compiti relativi alla sicurezza dei dati. 2. Fatto salvo l’articolo 22 del regolamento (CE) n. 45/2001,…
Torna all’indice Articolo 58 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Incaricato del trattamento 1. eu-LISA è considerata incaricata del trattamento ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 45/2001 in relazione al trattamento di dati personali nel sistema d’informazione ETIAS. 2. eu-LISA provvede affinché il sistema d’informazione ETIAS sia gestito conformemente al presente regolamento. Torna all’indice
Torna all’indice Articolo 57 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Responsabile del trattamento 1. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è considerata responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 in relazione al trattamento di dati personali nel sistema centrale ETIAS. Relativamente alla gestione della sicurezza delle informazioni del sistema centrale ETIAS, è da…
Torna all’indice Articolo 56 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Protezione dei dati 1. Al trattamento di dati personali da parte dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di eu-LISA si applica il regolamento (CE) n. 45/2001. 2. Al trattamento di dati personali da parte delle unità nazionali ETIAS che valutano le domande, delle autorità di frontiera e delle autorità competenti…
Torna all’indice Articolo 55 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Modifica dei dati e cancellazione anticipata dei dati 1. L’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS sono tenute ad aggiornare i dati conservati nel sistema centrale ETIAS e a garantirne l’accuratezza. L’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS non hanno il diritto di modificare i dati aggiunti nel modulo di…
Torna all’indice Conservazione dei dati 1. Ciascun fascicolo di domanda è conservato nel sistema centrale ETIAS per: a) il periodo di validità dell’autorizzazione ai viaggi; b) cinque anni a decorrere dall’ultima decisione di rifiuto, annullamento o revoca dell’autorizzazione ai viaggi in conformità degli articoli 37, 40 e 41. Se i dati contenuti in un registro, un fascicolo o una segnalazione registrati…
Torna all’indice Procedura e condizioni di accesso da parte di Europol ai dati registrati nel sistema centrale ETIAS 1. Ai fini dell’articolo 1, paragrafo 2, Europol può chiedere di consultare i dati conservati nel sistema centrale ETIAS e presentare all’unità centrale ETIAS una richiesta motivata in formato elettronico di consultare una serie specifica di dati conservati nel sistema centrale ETIAS. Quando…
Torna all’indice Articolo 52 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Condizioni di accesso ai dati registrati nel sistema centrale ETIAS per le autorità designate degli Stati membri 1. Le autorità designate possono chiedere la consultazione dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS se sussistono tutte le condizioni seguenti: a) l’accesso per la consultazione è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine…
Torna all’indice Articolo 51 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Procedura di accesso al sistema centrale ETIAS a fini di contrasto 1. Un’unità operativa di cui all’articolo 50, paragrafo 3, presenta una richiesta motivata in formato elettronico o cartaceo a un punto di accesso centrale di cui all’articolo 50, paragrafo 2, per la consultazione di una serie specifica di dati conservati nel…
Torna all’indice Articolo 50 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Autorità designate dagli Stati membri 1. Gli Stati membri designano le autorità che sono autorizzate a chiedere la consultazione dei dati registrati nel sistema centrale ETIAS al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi. 2. Ciascuno Stato membro designa un punto di accesso centrale abilitato ad accedere…
Torna all’indice Articolo 49 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Accesso ai dati da parte delle autorità competenti in materia di immigrazione 1. Al fine di accertare o verificare se siano soddisfatte le condizioni d’ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri e di adottare misure appropriate al riguardo, le autorità competenti in materia di immigrazione degli Stati membri sono abilitate…
Torna all’indice Articolo 48 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica di accedere ai dati alle frontiere esterne 1. Qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla consultazione di cui all’articolo 47, paragrafo 1, a causa di un guasto di qualsiasi parte del sistema d’informazione ETIAS, l’unità centrale ETIAS informa le autorità di frontiera e le unità nazionali…
Torna all’indice Articolo 47 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Accesso ai dati a fini di verifica alle frontiere esterne 1. Le autorità di frontiera competenti ad effettuare verifiche di frontiera ai valichi di frontiera esterni in conformità del regolamento (UE) 2016/399 consultano il sistema centrale ETIAS usando i dati contenuti nella zona a lettura ottica del documento di viaggio. 2. Il sistema…
Torna all’indice Articolo 46 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati 1. Qualora sia tecnicamente impossibile procedere all’interrogazione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, a causa di un guasto di una parte qualsiasi del sistema d’informazione ETIAS, i vettori sono esentati dall’obbligo di verificare il possesso di un’autorizzazione ai…
Torna all’indice Articolo 45 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Accesso ai dati per verifica da parte dei vettori 1. I vettori aerei, marittimi e internazionali stradali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman interrogano il sistema d’informazione ETIAS per verificare se i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo dell’autorizzazione ai viaggi siano in possesso o meno di un’autorizzazione ai viaggi valida….