Registro delle Opposizioni: cosa cambia con il DPR n. 149/2018
di Manuela Bianchi
Nove anni orsono, il DPR n. 178/2010 ha istituito il servizio pubblico di iscrizione al Registro delle Opposizioni, di cui possono usufruire tutti i consumatori, persone giuridiche, enti o associazioni che non vogliono essere contattati al proprio numero fisso per scopi commerciali o di ricerche di mercato.
La Legge n. 5/2018 ha esteso l’efficacia del Registro delle Opposizioni ai numeri di cellulare o riservati, ovvero non presenti negli elenchi telefonici pubblici.
Da ultimo, il DPR n. 149/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2019 e in vigore dal 3 febbraio 2019, ha esteso le regole del Registro delle Opposizioni alle comunicazioni commerciali effettuate mediante l’invio di posta cartacea.
Come funziona il Registro delle Opposizioni?
Ciascun abbonato che non intende essere contattato a scopo commerciale o di ricerche di mercato può chiedere gratuitamente al gestore che la propria numerazione, fissa e mobile, e il corrispondente indirizzo postale di cui è intestatario, siano iscritti nel Registro delle Opposizioni. Ne consegue che ogni operatore, prima di effettuare il trattamento dei dati di contatto per le suddette finalità mediante l’impiego del telefono o della posta cartacea, dovrà verificare che l’abbonato non risulti iscritto nel Registro. In caso positivo l’operatore non potrà usare quei dati di contatto per l’invio di materiale pubblicitario o per proporre vendite o per effettuare sondaggi. La consultazione del Registro delle Opposizioni da parte dell’operatore ha efficacia di 15 giorni per il trattamento dei dati di contatto svolto mediante telefono e di 30 giorni per quello svolto mediante l’invio di posta cartacea.
L’abbonato può chiedere la sua iscrizione nel Registro delle Opposizioni in uno dei seguenti modi:
– compilazione del modulo elettronico presente sul sito web del gestore del Registro
– chiamata al numero telefonico gratuito istituito dal gestore del Registro e rinvenibile sul suo sito web
– invio di lettera raccomandata al gestore del Registro
– invio di e-mail all’indirizzo istituito dal gestore del Registro
Si noti che, nell’ottica di una sempre più capillare tutela del consumatore nei confronti delle agguerrite campagne di telemarketing svolte da operatori di ogni genere, il DPR n. 149/2018 prevede l’organizzazione di campagne informative ad hoc da parte delle associazioni di consumatori affinché siano edotti del loro diritto di opposizione e di come esercitarlo. Inoltre, gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico o che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea, devono mettere a disposizione dei propri contraenti o destinatari di simili comunicazioni analoghi strumenti di sensibilizzazione dei loro diritti di opposizione anche con l’inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione o di promozione commerciale.
Autore: