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Normativa

Considerando – Regolamento eIDAS

By April 6, 2019No Comments

Considerando – Regolamento eIDAS

Considerando – Regolamento (UE) n. 910/2014

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Instaurare la fiducia negli ambienti online è fondamentale per lo sviluppo economico e sociale. La mancanza di fiducia, dovuta in particolare a una percepita assenza di certezza giuridica, scoraggia i consumatori, le imprese e le autorità pubbliche dall’effettuare transazioni per via elettronica e dall’adottare nuovi servizi.

(2)

Il presente regolamento mira a rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche nel mercato interno fornendo una base comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e autorità pubbliche, in modo da migliorare l’efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, nonché dell’eBusiness e del commercio elettronico, nell’Unione europea.

(3)

La direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) trattava le firme elettroniche senza fornire un quadro transfrontaliero e transettoriale completo per transazioni elettroniche sicure, affidabili e di facile impiego. Il presente regolamento rafforza ed estende l’acquis di tale direttiva.

(4)

La comunicazione della Commissione del 26 agosto 2010, dal titolo «Agenda digitale europea» ha individuato nella frammentazione del mercato digitale, nella mancanza di interoperabilità e nell’aumento della criminalità cibernetica i grandi ostacoli al circolo virtuoso dell’economia digitale. Nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell’UE, intitolata «Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione», la Commissione ha ulteriormente sottolineato la necessità di risolvere i principali problemi che impediscono ai cittadini dell’Unione di godere dei vantaggi di un mercato unico digitale e di servizi digitali transfrontalieri.

(5)

Nelle conclusioni del 4 febbraio 2011 e del 23 ottobre 2011 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a creare un mercato unico digitale entro il 2015, a fare rapidi progressi in settori essenziali dell’economia digitale e a promuovere un mercato unico digitale pienamente integrato favorendo l’impiego transfrontaliero dei servizi online, con particolare riguardo all’agevolazione dell’identificazione e dell’autenticazione elettronica sicura.

(6)

Nelle conclusioni del 27 maggio 2011, il Consiglio ha invitato la Commissione a contribuire al mercato unico digitale creando le condizioni adatte per il riconoscimento reciproco transfrontaliero di funzioni essenziali quali l’identificazione elettronica, i documenti elettronici, le firme elettroniche e i servizi elettronici di recapito, nonché per l’interoperabilità dei servizi di eGovernment in tutta l’Unione europea.

(7)

Nella risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico (4), il Parlamento europeo ha sottolineato l’importanza della sicurezza dei servizi elettronici, in particolare delle firme elettroniche, e della necessità di creare un’infrastruttura pubblica essenziale a livello paneuropeo ed ha invitato la Commissione ad allestire un Portale europeo delle autorità di convalida per garantire l’interoperabilità transfrontaliera delle firme elettroniche e per aumentare la sicurezza delle transazioni effettuate utilizzando Internet.

(8)

La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dispone che gli Stati membri creino «sportelli unici» per garantire che tutte le procedure e formalità relative all’accesso a un’attività di servizi ed al suo svolgimento possano essere facilmente espletate a distanza ed elettronicamente attraverso lo sportello unico corrispondente e con le autorità competenti. Numerosi servizi online accessibili presso gli sportelli unici richiedono l’identificazione, l’autenticazione e la firma elettroniche.

(9)

In molti casi i cittadini non possono valersi della loro identificazione elettronica per autenticarsi in un altro Stato membro perché i regimi nazionali di identificazione elettronica del loro paese non sono riconosciuti in altri Stati membri. Tale barriera elettronica impedisce ai prestatori di servizi di godere pienamente dei vantaggi del mercato interno. Disporre di mezzi di identificazione elettronica riconosciuti reciprocamente permetterà di agevolare la fornitura transfrontaliera di numerosi servizi nel mercato interno e consentirà alle imprese di operare su base transfrontaliera evitando molti ostacoli nelle interazioni con le autorità pubbliche.

(10)

La direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) istituisce una rete di autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria online. Per migliorare la sicurezza e la continuità dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, tale rete deve elaborare orientamenti sull’accesso transfrontaliero ai dati e ai servizi elettronici, anche sostenendo «misure comuni di identificazione e autenticazione per agevolare la trasferibilità dei dati nell’assistenza sanitaria transfrontaliera». Il riconoscimento reciproco dell’identificazione e dell’autenticazione elettronica è un fattore essenziale per realizzare l’assistenza sanitaria transfrontaliera per i cittadini europei. Quando i cittadini viaggiano per ottenere assistenza medica, la loro cartella clinica deve essere accessibile nel paese in cui si sottopongono alle cure. Ciò richiede un quadro di identificazione elettronica solido, sicuro e affidabile.

(11)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicato nel pieno rispetto dei principi relativi alla protezione dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). A tale riguardo, per quanto concerne il principio del riconoscimento reciproco stabilito dal presente regolamento, l’autenticazione in un servizio online dovrebbe riguardare esclusivamente il trattamento di dati di identificazione che siano adeguati, pertinenti e non eccedenti per garantire l’accesso a detto servizio online. Inoltre, gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE in materia di riservatezza e sicurezza dei trattamenti dovrebbero essere rispettati dai prestatori di servizi fiduciari e dagli organismi di vigilanza.

(12)

Un obiettivo del presente regolamento è l’eliminazione delle barriere esistenti all’impiego transfrontaliero dei mezzi di identificazione elettronica utilizzati negli Stati membri almeno per l’autenticazione nei servizi pubblici. Il presente regolamento non intende intervenire riguardo ai sistemi di gestione dell’identità elettronica e relative infrastrutture istituiti negli Stati membri. Lo scopo del presente regolamento è garantire che per accedere ai servizi online transfrontalieri offerti dagli Stati membri si possa disporre di un’identificazione e un’autenticazione elettronica sicura.

(13)

È opportuno che gli Stati membri rimangano liberi di utilizzare o di introdurre mezzi propri di accesso ai servizi online, a fini di identificazione elettronica, e che possano decidere dell’eventuale partecipazione del settore privato nell’offerta di tali mezzi. È opportuno che gli Stati membri non abbiano l’obbligo di notificare i loro regimi di identificazione elettronica alla Commissione. Spetta agli Stati membri decidere se notificare alla Commissione tutti, alcuni o nessuno dei regimi di identificazione elettronica utilizzati a livello nazionale per l’accesso almeno ai servizi pubblici online o a servizi specifici.

(14)

Occorre che il presente regolamento fissi talune condizioni in merito all’obbligo di riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica e alle modalità di notifica dei regimi di identificazione elettronica. È opportuno che tali condizioni aiutino gli Stati membri a costruire la necessaria fiducia nei rispettivi regimi di identificazione elettronica e a riconoscere reciprocamente i mezzi di identificazione elettronica che fanno parte dei regimi notificati. È opportuno che il principio del riconoscimento reciproco si applichi ove il regime di identificazione elettronica dello Stato membro notificante soddisfi le condizioni di notifica e la notifica sia stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, il principio del riconoscimento reciproco dovrebbe riguardare esclusivamente l’autenticazione nei servizi online. È opportuno che l’accesso a tali servizi online e la loro fornitura finale al richiedente siano strettamente collegati al diritto a usufruire di tali servizi alle condizioni fissate nel diritto nazionale.

(15)

L’obbligo di riconoscere i mezzi di identificazione elettronica dovrebbe riferirsi esclusivamente ai mezzi il cui livello di garanzia dell’identità corrisponde a un livello pari o superiore a quello richiesto per il servizio online in questione. Inoltre, tale obbligo dovrebbe applicarsi solo qualora l’organismo del settore pubblico in questione utilizzi il livello di garanzia «significativo» o «elevato» in relazione all’accesso a tale servizio online. È opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà, conformemente al diritto comunitario, di riconoscere mezzi di identificazione elettronica aventi livelli di garanzia dell’identità inferiori.

(16)

I livelli di garanzia dovrebbero caratterizzare il grado di sicurezza con cui i mezzi di identificazione elettronica stabiliscono l’identità di una persona, fornendo così la garanzia che la persona che pretende di avere una determinata identità è effettivamente la persona cui tale identità è stata assegnata. Il livello di garanzia dipende dal grado di sicurezza fornito dai mezzi di identificazione elettronica riguardo all’identità pretesa o dichiarata di una persona tenendo conto dei procedimenti (ad esempio, controllo e verifica dell’identità, e autenticazione), delle attività di gestione (ad esempio, l’entità che rilascia i mezzi di identificazione elettronica e la procedura di rilascio di tali mezzi) e dei controlli tecnici messi in atto. Come risultato dei progetti pilota su larga scala finanziati dall’Unione, della normazione e di attività a livello internazionale, esistono varie definizioni e descrizioni tecniche dei livelli di garanzia. In particolare, il progetto pilota su larga scala STORK e la norma ISO 29115 fanno riferimento, tra l’altro, ai livelli 2, 3 e 4, che dovrebbero essere tenuti nella massima considerazione all’atto di stabilire le norme, le procedure e i requisiti tecnici minimi per i livelli di garanzia basso, significativo ed elevato ai sensi del presente regolamento, assicurando al contempo l’applicazione coerente del presente regolamento in particolare per quanto riguarda il livello di garanzia elevato in relazione al controllo dell’identità ai fini del rilascio di certificati qualificati. I requisiti stabiliti dovrebbero essere neutrali dal punto di vista tecnologico. Dovrebbe essere possibile soddisfare i requisiti di sicurezza necessari attraverso tecnologie differenti.

(17)

È opportuno che gli Stati membri incoraggino il settore privato a impiegare volontariamente mezzi di identificazione elettronica nell’ambito di un regime notificato a fini di identificazione ove necessario per servizi online o transazioni elettroniche. La facoltà di ricorrere a tali mezzi di identificazione elettronica consentirebbe al settore privato di avvalersi dell’identificazione e autenticazione elettroniche già ampiamente impiegate in molti Stati membri almeno per i servizi pubblici e di agevolare alle imprese e ai cittadini l’accesso transfrontaliero ai loro servizi online. Per facilitare l’impiego transfrontaliero di tali mezzi di identificazione elettronica da parte del settore privato, è opportuno che la possibilità di autenticazione offerta da uno Stato membro sia disponibile alle parti del settore privato facenti affidamento sulla certificazione stabilite al di fuori del territorio di detto Stato membro alle stesse condizioni applicate alle parti del settore privato facenti affidamento sulla certificazione stabilite nel suddetto Stato membro. Di conseguenza, per quanto riguarda le parti del settore privato facenti affidamento sulla certificazione, lo Stato membro notificante può definire termini di accesso ai mezzi di autenticazione. Detti termini di accesso possono indicare se i mezzi di autenticazione relativi al regime notificato sono attualmente disponibili alle parti del settore privato facenti affidamento sulla certificazione.

(18)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere la responsabilità dello Stato membro notificante, della parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica e della parte che gestisce la procedura di autenticazione per mancato rispetto degli obblighi pertinenti a norma del presente regolamento. Tuttavia, il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente alle norme nazionali in materia di responsabilità. Pertanto esso non pregiudica tali norme nazionali in ordine, ad esempio, alla definizione dei danni o alle pertinenti norme procedurali applicabili, incluso l’onere della prova.

(19)

La sicurezza dei regimi di identificazione elettronica è fondamentale per un affidabile riconoscimento reciproco transfrontaliero dei mezzi di identificazione elettronica. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero cooperare in materia di sicurezza e interoperabilità dei regimi di identificazione elettronica a livello dell’Unione. Ogniqualvolta i regimi di identificazione elettronica richiedano alle parti che fanno affidamento sulla certificazione di utilizzare hardware o software specifici a livello nazionale, l’interoperabilità transfrontaliera richiede che tali Stati membri non impongano tali requisiti e le spese relative alle parti facenti affidamento sulla certificazione stabilite al di fuori del loro territorio. In tal caso si dovrebbero esaminare ed elaborare soluzioni appropriate nell’ambito del quadro di interoperabilità. Tuttavia, sono inevitabili i requisiti tecnici derivanti dalle specifiche inerenti ai mezzi di identificazione elettronica nazionali e suscettibili di avere ripercussioni per i detentori di tali mezzi elettronici (ad esempio, le smart card).

(20)

È opportuno che la cooperazione degli Stati membri agevoli l’interoperabilità tecnica dei regimi di identificazione elettronica notificati, al fine di promuovere un elevato livello di fiducia e sicurezza, in funzione del grado di rischio. È opportuno che lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori prassi fra Stati membri, finalizzati al riconoscimento reciproco dei regimi, facilitino tale cooperazione.

(21)

È anche opportuno che il presente regolamento istituisca un quadro giuridico generale per l’impiego dei servizi fiduciari. Tuttavia, non è opportuno che istituisca un obbligo generale di farne uso o che installi un punto di accesso per tutti i servizi fiduciari esistenti. In particolare, non è auspicabile che il regolamento copra la prestazione di servizi fiduciari usati esclusivamente nell’ambito di sistemi chiusi da un insieme definito di partecipanti che non hanno ripercussioni su terzi. Ad esempio, i sistemi istituiti in imprese o amministrazioni pubbliche per la gestione delle procedure interne che fanno uso di servizi fiduciari non dovrebbero essere soggetti ai requisiti previsti dal presente regolamento. Solo i servizi fiduciari prestati al pubblico aventi ripercussioni su terzi dovrebbero soddisfare i requisiti previsti dal presente regolamento. Non è neanche auspicabile che il presente regolamento copra aspetti legati alla conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli giuridici nei casi in cui la normativa nazionale o unionale stabilisca obblighi quanto alla forma. Inoltre, non dovrebbe avere ripercussioni sugli obblighi di forma nazionali relativi ai registri pubblici, in particolare i registri commerciali e catastali.

(22)

Al fine di contribuire al loro impiego transfrontaliero generale, è opportuno che sia possibile utilizzare i servizi fiduciari come prove in procedimenti giudiziali in tutti gli Stati membri. Spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici dei servizi fiduciari, salvo che il presente regolamento provveda altrimenti.

(23)

Nella misura in cui il presente regolamento disponga l’obbligo di riconoscere un servizio fiduciario, tale servizio fiduciario può essere rifiutato solo qualora il destinatario dell’obbligo non sia in grado di leggerlo o verificarlo per motivi tecnici che sfuggono al suo immediato controllo. Tuttavia, tale obbligo non dovrebbe di per se stesso esigere che un organismo pubblico ottenga l’hardware e il software necessari per la leggibilità tecnica di tutti i servizi fiduciari esistenti.

(24)

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali, conformemente al diritto dell’Unione, in materia di servizi fiduciari, nella misura in cui detti servizi non siano pienamente armonizzati dal presente regolamento. Tuttavia, i servizi fiduciari conformi al presente regolamento dovrebbero godere della libera circolazione nel mercato interno.

(25)

È opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà di definire altri tipi di servizi fiduciari oltre a quelli inseriti nell’elenco ristretto di servizi fiduciari di cui al presente regolamento, ai fini del loro riconoscimento a livello nazionale quali servizi fiduciari qualificati.

(26)

In considerazione del ritmo dei mutamenti tecnologici, occorre che il presente regolamento adotti un approccio aperto all’innovazione.

(27)

È opportuno che il presente regolamento sia neutrale sotto il profilo tecnologico. È auspicabile che gli effetti giuridici prodotti dal presente regolamento siano ottenibili mediante qualsiasi modalità tecnica, purché siano soddisfatti i requisiti da esso previsti.

(28)

Al fine di migliorare in particolare la fiducia delle piccole e medie imprese (PMI) e dei consumatori nel mercato interno e di promuovere l’impiego dei servizi e prodotti fiduciari, è opportuno introdurre le nozioni di servizi fiduciari qualificati e di prestatori di servizi fiduciari qualificati, per precisare i requisiti e gli obblighi che garantiscano un elevato livello di sicurezza di tutti i servizi e prodotti fiduciari qualificati impiegati o prestati.

(29)

In linea con gli obblighi assunti a norma della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità, approvata con decisione 2010/48/CE del Consiglio (8), in particolare l’articolo 9 della Convenzione, le persone con disabilità dovrebbero poter utilizzare servizi fiduciari e prodotti destinati al consumatore finale impiegati nella prestazione di tali servizi alle stesse condizioni degli altri consumatori. Ove fattibile, pertanto, i servizi fiduciari prestati e i prodotti destinati all’utilizzatore finale impiegati per la prestazione di detti servizi dovrebbero essere resi accessibili alle persone con disabilità. La valutazione di fattibilità dovrebbe includere considerazioni tecniche ed economiche.

(30)

Gli Stati membri dovrebbero designare uno o più organismi di vigilanza per lo svolgimento delle attività di vigilanza previste dal presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero altresì avere facoltà di decidere, di comune accordo con un altro Stato membro, di designare un organismo di vigilanza nel territorio di tale altro Stato membro.

(31)

Gli organismi di vigilanza dovrebbero cooperare con le autorità di protezione dei dati, ad esempio informandole in merito ai risultati di verifiche di prestatori di servizi fiduciari qualificati, laddove siano state rilevate violazioni delle norme di protezione dei dati personali. In particolare, è opportuno che la trasmissione di informazioni copra gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali.

(32)

È opportuno che tutti i prestatori di servizi fiduciari adottino buone prassi di sicurezza in funzione dei rischi connessi con le loro attività, in modo da migliorare la fiducia degli utilizzatori nel mercato unico.

(33)

È opportuno che le disposizioni sull’uso degli pseudonimi nei certificati non impediscano agli Stati membri di chiedere l’identificazione delle persone in base alla normativa unionale o nazionale.

(34)

È opportuno che tutti gli Stati membri si adeguino a requisiti essenziali comuni di vigilanza per garantire un livello paragonabile di sicurezza dei servizi fiduciari qualificati. Per facilitare l’applicazione coerente di tali requisiti in tutta l’Unione occorre che gli Stati membri adottino procedure paragonabili e scambino informazioni sulle loro attività di vigilanza e sulle migliori prassi del settore.

(35)

Tutti i prestatori di servizi fiduciari dovrebbero essere soggetti ai requisiti del presente regolamento, in particolare a quelli in materia di sicurezza e responsabilità, al fine di garantire la dovuta diligenza, la trasparenza e l’attendibilità delle loro operazioni e servizi. Tuttavia, tenendo conto del tipo di servizi fornito dai prestatori di servizi fiduciari, per quanto riguarda tali requisiti è opportuno distinguere tra servizi fiduciari qualificati e non qualificati.

(36)

L’istituzione di un regime di vigilanza per tutti i prestatori di servizi fiduciari dovrebbe assicurare parità di condizioni per la sicurezza e l’attendibilità delle loro operazioni e servizi, contribuendo in tal modo alla tutela degli utenti e al funzionamento del mercato interno. I prestatori di servizi fiduciari non qualificati dovrebbero essere soggetti ad attività di vigilanza ex post semplificate e reattive, giustificate dalla natura dei loro servizi e delle loro operazioni. Pertanto l’organismo di sorveglianza non dovrebbe avere un obbligo generale di vigilanza sui prestatori di servizi non qualificati. L’organismo di sorveglianza dovrebbe adottare misure solo quando viene informato (ad esempio, dallo stesso prestatore di servizi fiduciari non qualificati, da un altro organismo di sorveglianza, mediante la notifica di un utente o di un partner commerciale o in base a sue indagine proprie) che un prestatore di servizi fiduciari non qualificato non soddisfa i requisiti del presente regolamento.

(37)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere la responsabilità di tutti i prestatori di servizi fiduciari. In particolare, stabilisce il regime di responsabilità in base al quale tutti i prestatori di servizi fiduciari dovrebbero essere responsabili dei danni provocati a persone fisiche o giuridiche a causa del mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento. Al fine di agevolare la valutazione del rischio finanziario che i prestatori di servizi fiduciari possano dover sostenere o che debbano coprire con polizze assicurative, il presente regolamento autorizza i prestatori di servizi fiduciari a stabilire limiti, a talune condizioni, all’uso dei servizi da essi prestati e non essere pertanto responsabili dei danni derivanti dall’uso dei servizi oltre i suddetti limiti. I clienti dovrebbero essere debitamente e anticipatamente informati di tali limiti. Tali limiti dovrebbero essere riconoscibili per i terzi, ad esempio inserendo informazioni sui limiti nei termini e nelle condizioni del servizio prestato o attraverso altri mezzi riconoscibili. Allo scopo di dare effetto a tali principi, il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente alle norme nazionali sulla responsabilità. Pertanto, il presente regolamento non pregiudica tali norme nazionali in ordine, ad esempio, alla definizione dei danni, del dolo, della negligenza o alle pertinenti norme procedurali applicabili.

(38)

La notifica delle violazioni di sicurezza e delle valutazioni di rischio per la sicurezza è essenziale per fornire informazioni adeguate alle parti interessate in caso di violazione di sicurezza o perdita di integrità.

(39)

Per consentire alla Commissione e agli Stati membri di valutare l’efficacia del meccanismo di notifica delle violazioni di cui al presente regolamento, è opportuno imporre l’obbligo agli organismi di vigilanza di fornire informazioni riassuntive alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA).

(40)

Per consentire alla Commissione e agli Stati membri di valutare l’efficacia del meccanismo di vigilanza perfezionato di cui al presente regolamento, è opportuno chiedere agli organismi di vigilanza di riferire sulle loro attività. Ciò servirebbe ad agevolare lo scambio di buone prassi fra organismi di vigilanza e consentirebbe di verificare l’applicazione coerente ed efficiente dei requisiti essenziali di vigilanza in tutti gli Stati membri.

(41)

Per garantire che i servizi fiduciari qualificati siano sostenibili e duraturi e migliorare la fiducia degli utilizzatori nella continuità di detti servizi, è opportuno che gli organismi di vigilanza verifichino l’esistenza e la corretta applicazione delle disposizioni sui piani di cessazione nel caso in cui prestatori di servizi fiduciari qualificati cessino le loro attività.

(42)

Per facilitare la vigilanza sui prestatori di servizi fiduciari qualificati, ad esempio allorché un prestatore offre i suoi servizi sul territorio di uno Stato membro in cui non è soggetto a vigilanza o qualora i computer di un prestatore siano situati nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui il prestatore è stabilito, è opportuno istituire un sistema di assistenza mutua fra gli organismi di vigilanza negli Stati membri.

(43)

Al fine di assicurare la conformità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati e dei servizi da essi prestati ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, un organismo di valutazione della conformità dovrebbe effettuare una valutazione della conformità; i prestatori di servizi fiduciari qualificati dovrebbero trasmettere all’organismo di vigilanza le relazioni di valutazione di conformità risultanti. Ogniqualvolta l’organismo di vigilanza richieda a un prestatore di servizi fiduciari qualificato di presentare una relazione di valutazione di conformità ad hoc, l’organismo di vigilanza dovrebbe rispettare in particolare i principi di buona amministrazione, compreso l’obbligo di fornire le motivazioni delle sue decisioni, nonché il principio di proporzionalità. Pertanto, l’organismo di vigilanza dovrebbe debitamente giustificare la propria decisione di imporre una valutazione di conformità ad hoc.

(44)

Il presente regolamento mira a garantire un quadro coerente affinché i servizi fiduciari siano dotati di un livello elevato di sicurezza e certezza giuridica. A tale riguardo, nel trattare la valutazione di conformità di prodotti e servizi, la Commissione dovrebbe, ove opportuno, cercare sinergie con i pertinenti regimi europei e internazionali vigenti, quali il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) che sancisce gli obblighi in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e vigilanza del mercato di prodotti.

(45)

Per consentire un processo di avviamento efficiente, che conduca all’inclusione dei prestatori di servizi fiduciari qualificati e dei servizi fiduciari qualificati da essi offerti negli elenchi di fiducia, è opportuno incoraggiare interazioni preliminari fra gli aspiranti prestatori di servizi fiduciari qualificati e l’organismo di vigilanza competente, in vista di facilitare l’esercizio della dovuta diligenza nell’offerta di servizi fiduciari qualificati.

(46)

Gli elenchi di fiducia sono elementi essenziali nel costruire la fiducia fra operatori di mercato perché indicano la condizione qualificata del prestatore di servizi al momento della vigilanza.

(47)

La fiducia nei servizi online e la loro agevolezza sono essenziali perché gli utilizzatori possano beneficiare a pieno dei servizi elettronici e avvalersi consapevolmente di essi. A tale scopo si dovrebbe creare un marchio di fiducia UE per individuare i servizi fiduciari qualificati prestati da prestatori di servizi fiduciari qualificati. Tale marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati distinguerebbe chiaramente i servizi fiduciari qualificati da altri servizi fiduciari, contribuendo così alla trasparenza sul mercato. L’utilizzo di un marchio di fiducia UE da parte dei prestatori di servizi fiduciari qualificati dovrebbe essere volontario e non dovrebbe implicare requisiti aggiuntivi diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

(48)

Sebbene sia necessario un elevato livello di sicurezza per garantire il riconoscimento reciproco delle firme elettroniche, in casi specifici come nel contesto della decisione 2009/767/CE della Commissione (10), è opportuno che siano accettate anche firme elettroniche con una garanzia di sicurezza più debole.

(49)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa.

(50)

Poiché attualmente le autorità competenti negli Stati membri utilizzano formati diversi di firme elettroniche avanzate per firmare elettronicamente i loro documenti, occorre garantire che almeno alcuni formati di firma elettronica possano essere supportati tecnicamente dagli Stati membri allorché ricevono documenti firmati elettronicamente. Analogamente, allorché le autorità competenti negli Stati membri fanno uso di sigilli elettronici, occorre garantire che supportino almeno alcuni formati di sigillo elettronico avanzato.

(51)

È opportuno che il firmatario possa affidare a terzi i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata, purché siano rispettati appropriati meccanismi e procedure per garantire che il firmatario mantenga il controllo esclusivo sull’uso dei suoi dati di creazione di firma elettronica e l’uso del dispositivo soddisfi i requisiti della firma elettronica qualificata.

(52)

Visti i suoi molteplici vantaggi economici, sarà ulteriormente sviluppata la creazione di firme elettroniche a distanza, qualora l’ambiente di creazione di firma elettronica sia gestito da un prestatore di servizi fiduciari a nome del firmatario. Tuttavia, per garantire che alle firme elettroniche sia attribuito lo stesso riconoscimento giuridico delle firme elettroniche create con un ambiente interamente gestito dall’utente, i prestatori che offrono servizi di firma elettronica a distanza dovrebbero applicare procedure di sicurezza di gestione e amministrative specifiche e utilizzare sistemi e prodotti affidabili, che in particolare comprendano canali di comunicazione elettronici sicuri per garantire l’affidabilità dell’ambiente di creazione di firma elettronica e assicurare che sia utilizzato sotto il controllo esclusivo del firmatario. Nel caso di una firma elettronica qualificata creata mediante un dispositivo di creazione di firma elettronica a distanza, dovrebbero applicarsi i requisiti applicabili ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, stabiliti dal presente regolamento.

(53)

La sospensione dei certificati qualificati è una prassi operativa abituale dei prestatori di servizi fiduciari in una serie di Stati membri, che è diversa dalla revoca e comporta la perdita di validità temporanea di un certificato. La certezza del diritto richiede che la situazione di sospensione di un certificato sia sempre indicata chiaramente. A tale scopo i prestatori di servizi fiduciari dovrebbero avere la responsabilità di indicare chiaramente la situazione del certificato e, in caso di sospensione, il periodo di tempo esatto durante il quale il certificato è sospeso. È opportuno che il presente regolamento non imponga ai prestatori di servizi fiduciari o agli Stati membri l’utilizzo della sospensione, ma preveda norme di trasparenza nei casi in cui tale prassi è disponibile.

(54)

L’interoperabilità transfrontaliera e il riconoscimento dei certificati qualificati è una condizione essenziale per il riconoscimento transfrontaliero delle firme elettroniche qualificate. Pertanto, i certificati qualificati non dovrebbero essere soggetti a requisiti obbligatori oltre ai requisiti di cui al presente regolamento. Tuttavia, a livello nazionale, dovrebbe essere consentita l’inclusione di attributi specifici, quali identificatori unici, nei certificati qualificati, purché tali attributi specifici non ostacolino l’interoperabilità transfrontaliera e il riconoscimento dei certificati e delle firme elettroniche qualificati.

(55)

La certificazione della sicurezza delle tecnologie d’informazione basata su norme internazionali, come l’ISO 15408 e i metodi di valutazione e le disposizioni di riconoscimento reciproco connessi, è uno strumento importante per verificare la sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata e dovrebbe essere promossa. Soluzioni e servizi innovativi, quali la firma in cloud e la firma mobile, tuttavia, si basano su soluzioni tecniche e organizzative per dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata per i quali possono non essere ancora disponibili norme di sicurezza o per i quali può essere in corso la prima certificazione della sicurezza delle tecnologie d’informazione. Il livello di sicurezza di tali dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata potrebbe essere valutato utilizzando procedure alternative solo se tali norme di sicurezza non sono disponibili o se la prima certificazione della sicurezza delle tecnologie d’informazione è in corso. Tali processi dovrebbero essere comparabili alle norme per la certificazione della sicurezza delle tecnologie d’informazione sempre che i livelli di sicurezza siano equivalenti. Tali processi potrebbero essere agevolati da una revisione tra pari.

(56)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire i requisiti relativi a dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata al fine di assicurare la funzionalità delle firme elettroniche avanzate. Il presente regolamento non dovrebbe contemplare la globalità dell’ambiente del sistema in cui tali dispositivi operano. Pertanto, l’ambito di applicazione della certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata dovrebbe essere limitato all’hardware e al software di sistema utilizzato per gestire e proteggere i dati per la creazione di una firma elettronica creati, memorizzati o trattati nel dispositivo di creazione di una firma. Come specificato nelle norme pertinenti, l’ambito di applicazione dell’obbligo di certificazione dovrebbe escludere le applicazioni relative alla creazione di una firma.

(57)

Per garantire la certezza giuridica della validità della firma, è essenziale specificare i componenti di una firma elettronica qualificata, che dovrebbero essere valutati dalla parte facente affidamento sulla certificazione che effettua la convalida. Inoltre, è opportuno che attraverso la specificazione degli obblighi dei prestatori di servizi fiduciari qualificati che possono offrire un servizio di convalida qualificata a parti facenti affidamento sulla certificazione che non vogliono o non possono effettuare esse stesse la convalida di firme elettroniche qualificate siano stimolati gli investimenti del settore privato e pubblico in tali servizi. È opportuno che entrambi gli elementi rendano la convalida delle firme elettroniche qualificate semplice e agevole per tutte le parti a livello dell’Unione.

(58)

Qualora una transazione richieda un sigillo elettronico qualificato di una persona giuridica, è opportuno che sia accettabile anche la firma elettronica qualificata del rappresentante autorizzato della persona giuridica.

(59)

È opportuno che i sigilli elettronici fungano da prova dell’emissione di un documento elettronico da parte di una determinata persona giuridica, dando la certezza dell’origine e dell’integrità del documento stesso.

(60)

I prestatori di servizi fiduciari che rilasciano certificati qualificati di sigilli elettronici dovrebbero attuare le misure necessarie per poter stabilire l’identità della persona giuridica rappresentante la persona fisica cui è fornito il certificato qualificato di sigillo elettronico, quando tale identificazione è necessaria a livello nazionale nel contesto di procedimenti giudiziari o amministrativi.

(61)

È opportuno che il presente regolamento garantisca la conservazione a lungo termine delle informazioni, al fine di assicurare la validità giuridica delle firme elettroniche e dei sigilli elettronici nel lungo periodo, garantendo che possano essere convalidati indipendentemente da futuri mutamenti tecnologici.

(62)

Al fine di garantire la sicurezza della validazione temporale elettronica qualificata, il presente regolamento dovrebbe richiedere l’uso di un sigillo elettronico avanzato o di una firma elettronica avanzata o di altri metodi equivalenti. È prevedibile che l’innovazione produca nuove tecnologie in grado di assicurare alla validazione temporale un livello di sicurezza equivalente. Ogni qualvolta venga utilizzato un metodo diverso dal sigillo elettronico avanzato o dalla firma elettronica avanzata, dovrebbe spettare al prestatore di servizi fiduciari qualificato dimostrare, nella relazione di valutazione di conformità, che tale metodo garantisce un livello equivalente di sicurezza e soddisfa gli obblighi previsti nel presente regolamento.

(63)

I documenti elettronici sono importanti per l’evoluzione futura delle transazioni elettroniche transfrontaliere nel mercato interno. Il presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo cui a un documento elettronico non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo nella sua forma elettronica al fine di assicurare che una transazione elettronica non possa essere respinta per il solo motivo che un documento è in forma elettronica.

(64)

Nel trattare i formati delle firme e dei sigilli elettronici avanzati, la Commissione dovrebbe basarsi sulle prassi, sulle norme e sulla legislazione esistente, in particolare la decisione 2011/130/UE della Commissione (11).

(65)

Oltre ad autenticare il documento rilasciato dalla persona giuridica, i sigilli elettronici possono anche servire ad autenticare qualsiasi bene digitale della persona giuridica stessa, quali codici di software o server.

(66)

È essenziale prevedere un quadro giuridico per agevolare il riconoscimento transfrontaliero tra gli ordinamenti giuridici nazionali esistenti relativi ai servizi elettronici di recapito certificato. Tale quadro potrebbe aprire inoltre per i prestatori di servizi fiduciari dell’Unione nuove opportunità di mercato per l’offerta di nuovi servizi elettronici di recapito certificati paneuropei.

(67)

I servizi di autenticazione dei siti web prevedono un mezzo tramite il quale il visitatore di un sito può accertarsi che dietro a quel sito web vi è un’entità reale e legittima. Tali servizi contribuiscono a diffondere sicurezza e fiducia nelle transazioni commerciali on line, in quanto gli utenti si fideranno di un sito web che è stato autenticato. La fornitura e l’uso di servizi di autenticazione dei siti web sono interamente volontari. Tuttavia, affinché l’autenticazione dei siti web divenga un mezzo per rafforzare la fiducia, fornire un’esperienza migliore all’utente e promuovere la crescita nel mercato interno, è opportuno che il presente regolamento stabilisca obblighi minimi in materia di sicurezza e responsabilità per i prestatori e i loro servizi. A tal fine, si è tenuto conto dei risultati delle iniziative industriali esistenti, ad esempio, il Forum Autorità di certificazione/Browser (CA/B Forum). Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe impedire l’uso di altri mezzi o metodi di autenticazione di un sito web non rientranti nel presente regolamento e non dovrebbe vietare ai prestatori di servizi di autenticazione dei siti web di paesi terzi di prestare i propri servizi ai clienti dell’Unione. Tuttavia, i servizi di autenticazione dei siti web di un prestatore di un paese terzo dovrebbero essere riconosciuti come qualificati ai sensi del presente regolamento solo se è stato concluso un accordo internazionale tra l’Unione e il paese di stabilimento di detto prestatore.

(68)

La nozione di «persone giuridiche» secondo le disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in materia di stabilimento lascia agli operatori la libertà di scegliere la forma giuridica che ritengono opportuna per svolgere la loro attività. Di conseguenza, per «persone giuridiche» ai sensi del TFUE si intendono tutte le entità costituite conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinate, a prescindere dalla loro forma giuridica.

(69)

Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione sono incoraggiate a riconoscere l’identificazione elettronica e i servizi fiduciari contemplati dal presente regolamento ai fini dell’amministrazione cooperativa facendo tesoro, in particolare, delle buone prassi esistenti e dei risultati dei progetti in corso nei settori contemplati dal presente regolamento.

(70)

Al fine di completare determinati aspetti tecnici dettagliati del presente regolamento in modo flessibile e veloce, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo ai criteri che devono soddisfare gli organismi responsabili della certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(71)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione, in particolare per specificare i numeri di riferimento delle norme il cui impiego conferisce una presunzione di adempimento di determinati requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(72)

In sede di elaborazione degli atti delegati o di esecuzione, la Commissione dovrebbe tenere debito conto delle norme e delle specifiche tecniche elaborate da organizzazioni e organismi di normalizzazione europei e internazionali, in particolare il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), l’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI), l’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza e interoperabilità dell’identificazione elettronica e dei servizi fiduciari.

(73)

Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza è opportuno abrogare la direttiva 1999/93/CE.

(74)

Per garantire la certezza giuridica per operatori di mercato che già fanno uso di certificati qualificati rilasciati a persone fisiche a norma della direttiva 1999/93/CE, è necessario prevedere un idoneo periodo transitorio. Analogamente, dovrebbero essere stabilite misure transitorie per i dispositivi per la creazione di una firma sicura, la cui conformità sia stata determinata ai sensi della direttiva 1999/93/CE, nonché per i prestatori di servizi di certificazione che rilasciano certificati qualificati entro il 1o luglio 2016. Infine, è altresì necessario dotare la Commissione dei mezzi per adottare atti di esecuzione e atti delegati prima di tale data.

(75)

Le date di applicazione stabilite nel presente regolamento non pregiudicano gli obblighi esistenti già contratti dagli Stati membri in base al diritto dell’Unione, in particolare della direttiva 2006/123/CE.

(76)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell’azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(77)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e ha espresso un parere il 27 settembre 2012 (14),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

 

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