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Normativa

Articolo 97 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By May 19, 2019No Comments

Articolo 97 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 97: Danneggiamenti e turbative – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti e’ punito ai sensi dell’articolo 635, secondo comma, n. 3, del codice penale.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, e’ vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, gli ispettorati territoriali del Ministero. La violazione del divieto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.

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