Articolo 9 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale
Testo approvato il 26 marzo 2019
Utilizzi transfrontalieri
1. Gli Stati membri assicurano che una licenza concessa a norma dell’articolo 8 può consentire l’utilizzo di opere o altri materiali fuori commercio da parte dell’istituto di tutela del patrimonio culturale in qualsiasi Stato membro.
2. Gli utilizzi di opere o altri materiali in virtù dell’eccezione o della limitazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, si considerano aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l’istituto di tutela del patrimonio culturale.