Articolo 9: Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell’Autorità – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)
1. I ricorsi avverso i provvedimenti del Ministero e dell’Autorità adottati sulla base delle disposizioni del Codice sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza nei giudizi di primo grado e’ attribuita in via esclusiva ed inderogabile dalle parti al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, con sede in Roma; ai giudizi si applica l’articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.