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Normativa

Articolo 79 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By May 19, 2019No Comments

Articolo 79 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 79: Fornitura di prestazioni supplementari – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. L’Autorità può obbligare gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell’allegato n. 4, parte B, se ciò e’ fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico.

2. L’Autorità può decidere di non applicare il comma 1 nella totalità o in parte del territorio nazionale se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l’accesso a tali prestazioni sia sufficiente.

3. Fatto salvo l’articolo 60, comma 2, l’Autorità può imporre alle imprese gli obblighi in materia di cessazione del servizio, di cui all’allegato n. 4, parte A, lettera e), come requisiti generali.

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