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Normativa

Articolo 76 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By May 19, 2019No Comments

Articolo 76 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 76: Numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Il Ministero provvede affinche’, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali, indicati nel piano nazionale di numerazione, gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico, ed in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo ‘112’. Le chiamate al numero di emergenza unico europeo ‘112’ devono ricevere adeguata risposta ed essere trattate nel modo più conforme alla struttura dei servizi di soccorso e in maniera compatibile con le possibilità tecnologiche delle reti. I numeri di emergenza nazionali sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’Autorità in merito alla disponibilità dei numeri, e sono recepiti dall’Autorità nel piano nazionale di numerazione; in sede di prima applicazione sono confermati i numeri di emergenza stabiliti dall’Autorità con la deliberazione 9/03/CIR.

2. Il Ministero provvede affinche’, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo ‘112’, gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all’ubicazione del chiamante.

3. Il Ministero assicura che i cittadini siano adeguatamente informati in merito all’esistenza e all’uso del numero di emergenza unico europeo ‘112’.

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