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Normativa

Articolo 75 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

By January 27, 2019No Comments

Articolo 75 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

Articolo 75 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

1. La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione lecita.

Se nel periodo di tempo indicato nel primo comma non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.

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