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Normativa

Articolo 73 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By May 19, 2019No Comments

Articolo 73 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 73: Integrità della rete – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire l’integrità della rete telefonica pubblica in postazioni fisse e, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore o calamità naturali, la disponibilità della rete telefonica pubblica e dei servizi telefonici pubblici in postazione fissa. Le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

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