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Normativa

Articolo 72 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By May 19, 2019No Comments

Articolo 72 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 72: Qualità del servizio – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. L’Autorità, dopo aver effettuato la consultazione di cui all’articolo 83, può prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all’Autorità prima della pubblicazione.

2. L’Autorità precisa, tra l’altro, i parametri di qualità del servizio da misurare, nonche’ il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, per garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione, anche utilizzando i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell’allegato n. 6.

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