Articolo 71-quater – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)
1. È consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all’articolo 190.