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Normativa

Articolo 7 – Regolamento eIDAS

By April 6, 2019No Comments

Articolo 7 – Regolamento eIDAS

Articolo 7: Ammissibilità alla notifica dei regimi di identificazione elettronica – Regolamento (UE) n. 910/2014

 

1. Un regime di identificazione elettronica è ammesso alla notifica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, purché soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a)

i mezzi di identificazione elettronica nell’ambito del regime di identificazione elettronica sono rilasciati:

i)

dallo Stato membro notificante;

ii)

su incarico dello Stato membro notificante; o

iii)

a titolo indipendente dallo Stato membro notificante e sono riconosciuti da tale Stato membro;

b)

i mezzi di identificazione elettronica nell’ambito del regime di identificazione elettronica possono essere utilizzati per accedere almeno a un servizio che è fornito da un organismo del settore pubblico e che richiede l’identificazione elettronica nello Stato membro notificante;

c)

il regime di identificazione elettronica e i mezzi di identificazione elettronica rilasciati conformemente alle sue disposizioni soddisfano i requisiti di almeno uno dei livelli di garanzia stabiliti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3;

d)

lo Stato membro notificante garantisce che i dati di identificazione personale che rappresentano unicamente la persona in questione siano attribuiti, conformemente alle specifiche tecniche, norme e procedure relative al pertinente livello di garanzia definito nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, alla persona fisica o giuridica di cui all’articolo 3, punto 1, al momento in cui è rilasciata l’identificazione elettronica nell’ambito di detto regime;

e)

la parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica nell’ambito di detto regime assicura che i mezzi di identificazione elettronica siano attribuiti alla persona di cui alla lettera d) del presente articolo conformemente alle specifiche, norme e procedure tecniche relative al pertinente livello di garanzia definito nnell’atto di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3;

f)

lo Stato membro notificante garantisce la disponibilità dell’autenticazione online, per consentire alle parti facenti affidamento sulla certificazione stabilite nel territorio di un altro Stato membro di confermare i dati di identificazione personale che hanno ricevuto in forma elettronica.

Per le parti facenti affidamento sulla certificazione diverse dagli organismi del settore pubblico, lo Stato membro notificante può definire i termini di accesso a tale autenticazione. Quando l’autenticazione transfrontaliera è effettuata in relazione a un servizio online prestato da un organismo del settore pubblico, essa è fornita a titolo gratuito.

Gli Stati membri non impongono alcun requisito tecnico specifico sproporzionato alle parti facenti affidamento sulla certificazione che intendono effettuare tale autenticazione, qualora tali requisiti impediscano o ostacolino notevolmente l’interoperabilità dei regimi di identificazione elettronica notificati;

g)

almeno sei mesi prima della notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lo Stato membro notificante fornisce agli altri Stati membri, ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, una descrizione di detto regime conformemente alle modalità procedurali stabilite dagli atti di esecuzione di cui all’articolo 12, paragrafo 7;

h)

il regime di identificazione elettronica soddisfa i requisiti definiti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 12, paragrafo 8.

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