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Normativa

Articolo 67 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By May 18, 2019No Comments

Articolo 67 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 67: Controlli normativi sui servizi al dettaglio – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. L’Autorità, qualora in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 66, comma 2, accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all’articolo 18 non e’ effettivamente concorrenziale e giunga alla conclusione che gli obblighi previsti dal Capo III del presente Titolo o dall’articolo 69 non portino al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 13, impone i necessari obblighi alle imprese identificate come imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell’articolo 17.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 si basano sulla natura della restrizione della concorrenza accertata e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 13. Tali obblighi possono includere prescrizioni affinche’ le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l’ingresso sul mercato ne’ limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali, non accorpino in modo indebito i servizi offerti. Qualora le pertinenti misure relative alla vendita all’ingrosso, alla selezione e alla preselezione del vettore non consentano di realizzare l’obiettivo di garantire una concorrenza effettiva e l’interesse pubblico, l’Autorità, nell’esercizio del proprio potere di sorveglianza sui prezzi, può prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili.

3. L’Autorità, a richiesta, comunica alla Commissione europea informazioni in merito alle modalità di controllo sui servizi al dettaglio e, se del caso, ai sistemi di contabilità dei costi impiegati da tali imprese.

4. L’Autorità provvede affinche’ ogni impresa, soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio, applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. L’Autorità può specificare la forma e il metodo contabile da utilizzare. La conformità al sistema di contabilità dei costi e’ verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall’Autorità. L’Autorità provvede affinche’ ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità.

5. Fatti salvi l’articolo 59, comma 2 e l’articolo 60, l’Autorità non applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 in mercati geografici o tipologie di utenza per i quali abbia accertato l’esistenza di una concorrenza effettiva, anche mediante l’analisi dinamica di cui all’articolo 19, comma 5.

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