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Normativa

Articolo 66 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By May 18, 2019No Comments

Articolo 66 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 66: Verifica e riesame degli obblighi – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Fintantoche’ non sia effettuato un riesame e adottata una decisione ai sensi della procedura di cui al comma 2, restano fermi gli obblighi preesistenti relativi:

a) alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l’uso della rete telefonica pubblica;
b) alla selezione o preselezione del vettore;
c) alle linee affittate.

2. L’Autorità, secondo la procedura e i termini di cui all’articolo 19, provvede ad effettuare un’analisi del mercato, per decidere se mantenere, modificare o abolire gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio. Le misure adottate sono soggette alla procedura di cui all’articolo 12. Fino all’effettuazione di tale analisi, conservano efficacia le deliberazioni adottate dall’Autorità, relativamente ai predetti obblighi, sulla base della normativa previgente.

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