Skip to main content
Normativa

Articolo 6 – Direttiva sul commercio elettronico

By March 14, 2019No Comments

Articolo 6 – Direttiva sul commercio elettronico

 

Articolo 6: Informazioni da fornire – Direttiva sul commercio elettronico

Oltre agli altri obblighi di informazione posti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte integrante rispettino le seguenti condizioni minime:

a) la comunicazione commerciale è chiaramente identificabile come tale;

b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene effettuata la comunicazione commerciale à chiaramente identificabile;

c) le offerte promozionali, come ribassi, premi od omaggi, qualora permesse dallo Stato membro in cui è stabilito il prestatore, devono essere chiaramente identificabili come tali; le condizioni per beneficiarne devono essere facilmente accessibili e presentate in modo chiaro e inequivocabile;

d) i concorsi o giochi promozionali, qualora siano permessi dallo Stato membro in cui è stabilito il prestatore, devono essere chiaramente identificabili come tali; le condizioni di partecipazione devono essere facilmente accessibili e presentate in modo chiaro ed inequivocabile.

 

Torna all’indice

en_US