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Normativa

Articolo 58 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By May 18, 2019No Comments

Articolo 58 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 58: Designazione delle imprese – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. L’Autorità può designare una o più imprese perche’ garantiscano la fornitura del servizio universale, quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, in modo tale da coprire l’intero territorio nazionale. L’Autorità può designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale o per coprire differenti parti del territorio nazionale.

2. Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, l’Autorità applica un sistema di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa e’ esclusa a priori. Il sistema di designazione garantisce che il servizio universale sia fornito secondo criteri di economicità e consente di determinare il costo netto degli obblighi che ne derivano conformemente all’articolo 62.

3. Sino alla designazione di cui al comma 1, la società Telecom Italia continua ad essere incaricata di fornire il servizio universale quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, sull’intero territorio nazionale.

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