Articolo 54 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)
L’accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, è di esclusiva spettanza degli organi dello Stato predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall’art. 2, capoverso, della legge 14 giugno 1928, n. 1352, e dall’art. 2 del R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 654, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1552.
Il nome dell’autore ed il titolo dell’opera devono essere radiodiffusi contemporaneamente all’opera.