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Normativa

Articolo 51 – Testo unico della radiotelevisione

By May 5, 2019No Comments

Articolo 51 – Testo unico della radiotelevisione

Articolo 51: Sanzioni di competenza dell’Autorità – Testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. 177/2005)

 

1. L’Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:

a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall’Autorità con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;

b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera dell’Autorità n. 435/01/CONS, relativamente ai fornitori di contenuti;

c) dalle disposizioni sulla pubblicità, sponsorizzazioni e televendite di cui agli articoli 4, comma 1, lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40, al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, ed ai regolamenti dell’Autorità;

d) dall’articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche’ dai regolamenti dell’Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi;

e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all’obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all’articolo 33;

f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall’articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente, dall’articolo 44 e dai regolamenti dell’Autorità;

h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all’articolo 32;

i) in materia dei divieti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b);

l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale e’ rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i);

m) dalle disposizioni di cui all’articolo 29;

n) in materia di obbligo di informativa all’Autorità riguardo, tra l’altro, a dati contabili ed extra contabili, dall’articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell’Autorità;

o) dalle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all’articolo 41.

2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), l’Autorità dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate l’Autorità diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tale fine assegnato. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine sopraindicato, l’Autorità delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b);

b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d);

c) da 1.549 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e).

3. L’Autorità, applicando le norme contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);

b) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);

c) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);

d) da 1.040 euro a 5.200 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o).

4. Nei casi più gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1, l’Autorità dispone altresì, nei confronti dell’emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dell’attività per un periodo da uno a dieci giorni.

5. In attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall’articolo 35, comma 2, sono ridotte ad un quinto.

6. L’Autorità applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo unico in materia di minori, ai sensi dell’articolo 35.

7. L’Autorità e’ altresì competente ad applicare le sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui all’articolo 43, nonche’ quelle di cui all’articolo 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. L’Autorità verifica l’adempimento dei compiti assegnati alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall’articolo 48.

9. Se la violazione e’ di particolare gravità o reiterata, l’Autorità può disporre nei confronti dell’emittente o del fornitore di contenuti la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca della concessione o dell’autorizzazione.

10. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

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