Articolo 51: Disposizioni transitorie – Regolamento (UE) n. 910/2014
1. I dispositivi per la creazione di una firma sicura la cui conformità sia stata determinata a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 1999/93/CE sono considerati dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata a norma del presente regolamento.
2. I certificati qualificati rilasciati a persone fisiche a norma della direttiva 1999/93/CE sono considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del presente regolamento fino alla loro scadenza.
3. Un prestatore di servizi di certificazione che rilascia certificati qualificati a norma della direttiva 1999/93/CE presenta una relazione di valutazione della conformità all’organismo di vigilanza quanto prima e, comunque, non oltre il 1o luglio 2017. Fino alla presentazione della suddetta relazione di valutazione della conformità e fino a che l’organismo di vigilanza non ne abbia completato la valutazione, il prestatore di servizi di certificazione è considerato un prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del presente regolamento.
4. Se un prestatore di servizi di certificazione che rilascia certificati qualificati a norma della direttiva 1999/93/CE non presenta una relazione di valutazione della conformità all’organismo di vigilanza entro i termini di cui al paragrafo 3, egli non è considerato un prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del presente regolamento a decorrere dal 2 luglio 2017.