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Normativa

Articolo 5 – Legge n. 71/2017 sul cyberbullismo

By April 5, 2019#!30Sun, 21 Apr 2019 18:54:48 +0200+02:004830#30Sun, 21 Apr 2019 18:54:48 +0200+02:00-6Europe/Rome3030Europe/Rome201930 21pm30pm-30Sun, 21 Apr 2019 18:54:48 +0200+02:006Europe/Rome3030Europe/Rome2019302019Sun, 21 Apr 2019 18:54:48 +0200546544pmSunday=2107#!30Sun, 21 Apr 2019 18:54:48 +0200+02:00Europe/Rome4#April 21st, 2019#!30Sun, 21 Apr 2019 18:54:48 +0200+02:004830#/30Sun, 21 Apr 2019 18:54:48 +0200+02:00-6Europe/Rome3030Europe/Rome201930#!30Sun, 21 Apr 2019 18:54:48 +0200+02:00Europe/Rome4#No Comments

Articolo 5 – Legge n. 71/2017 sul cyberbullismo

Articolo 5: Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero – Legge n. 71/2017 sul cyberbullismo

 

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilita’ genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilita’ di cui all’articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravita’ degli atti compiuti.

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