Articolo 47 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)
Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell’opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.
L’accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all’opera cinematografica, quando manchi l’accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell’art. 44 della presente legge, è fatto da un collegio di tecnici nominato dal Ministro per la cultura popolare secondo le norme fissate dal regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.