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Normativa

Articolo 47 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By May 18, 2019No Comments

Articolo 47 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 47: Obbligo di non discriminazione – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Ai sensi dell’articolo 45, l’Autorità può imporre obblighi di non discriminazione in relazione all’interconnessione e all’accesso.

2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l’operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti, e inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali.

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