Skip to main content
Normativa

Articolo 46 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By May 18, 2019No Comments

Articolo 46 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 46: Obbligo di trasparenza – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Ai sensi dell’articolo 45, l’Autorità può imporre obblighi di trasparenza in relazione all’interconnessione e all’accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l’uso, prezzi.

2. In particolare, l’Autorità può esigere che, quando un operatore e’ assoggettato ad obblighi di non discriminazione ai sensi dell’articolo 47 pubblichi un’offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi. L’Autorità con provvedimento motivato può imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capo.

3. L’Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.

4. In deroga al comma 3, se un operatore e’ soggetto agli obblighi di cui all’articolo 49 relativi all’accesso disaggregato alla rete locale a coppia elicoidale metallica, l’Autorità provvede alla pubblicazione di un’offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell’allegato n. 3.

Torna all’indice

en_US