Articolo 45: Requisiti per i certificati qualificati di autenticazione di siti web – Regolamento (UE) n. 910/2014
1. I certificati qualificati di autenticazione di siti web soddisfano i requisiti di cui all’allegato IV.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai certificati qualificati di autenticazione di siti web. Si presume che i requisiti di cui all’allegato IV siano stati rispettati ove un certificato qualificato di autenticazione di sito web risponda a tali norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.