Skip to main content
Normativa

Articolo 44 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By May 18, 2019No Comments

Articolo 44 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 44: Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoché tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data conservano efficacia le deliberazioni adottate dall’Autorità, relativamente ai suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente.

2. Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 19, l’Autorità effettua un’analisi del mercato per decidere se mantenere, modificare o revocare gli obblighi di cui al comma 1. La modifica o la revoca degli obblighi e’ comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.

Torna all’indice

en_US