Articolo 42: Requisiti per la validazione temporale elettronica qualificata – Regolamento (UE) n. 910/2014
1. Una validazione temporale elettronica qualificata soddisfa i requisiti seguenti:
a) |
collega la data e l’ora ai dati in modo da escludere ragionevolmente la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati; |
b) |
si basa su una fonte accurata di misurazione del tempo collegata al tempo universale coordinato; e |
c) |
è apposta mediante una firma elettronica avanzata o sigillata con un sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato o mediante un metodo equivalente. |
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili al collegamento della data e dell’ora ai dati e a fonti accurate di misurazione del tempo. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove il collegamento della data e dell’ora ai dati e alla fonte accurata di misurazione del tempo rispondano a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.