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Normativa

Articolo 41 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

By January 31, 2019#!28Fri, 01 Feb 2019 13:35:04 +0100+01:000428#28Fri, 01 Feb 2019 13:35:04 +0100+01:00-1Europe/Rome2828Europe/Rome201928 01pm28pm-28Fri, 01 Feb 2019 13:35:04 +0100+01:001Europe/Rome2828Europe/Rome2019282019Fri, 01 Feb 2019 13:35:04 +0100351352pmFriday=2107#!28Fri, 01 Feb 2019 13:35:04 +0100+01:00Europe/Rome2#February 1st, 2019#!28Fri, 01 Feb 2019 13:35:04 +0100+01:000428#/28Fri, 01 Feb 2019 13:35:04 +0100+01:00-1Europe/Rome2828Europe/Rome201928#!28Fri, 01 Feb 2019 13:35:04 +0100+01:00Europe/Rome2#No Comments

Articolo 41 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

Articolo 41 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

 

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.

 

1-bis. Comma abrogato.

 

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all’atto della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all’articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis. Le Linee guida per la costituzione, l’identificazione , l’accessibilità attraverso i suddetti servizi e l’utilizzo del fascicolo sono dettate dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 e sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell’interoperabilità e dell’integrazione.

 

2-ter. Il fascicolo informatico reca l’indicazione:

a) dell’amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;

b) delle altre amministrazioni partecipanti;

c) del responsabile del procedimento;

d) dell’oggetto del procedimento;

e) dell’elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater.

e-bis) dell’identificativo del fascicolo medesimo apposto con modalità idonee a consentirne l’indicizzazione e la ricerca attraverso il sistema di cui all’articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida.

 

2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l’amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti. Il fascicolo informatico è inoltre costituito in modo da garantire l’esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 e dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché l’immediata conoscibilità anche attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento. AgID detta, ai sensi dell’articolo 71, Linee guida idonee a garantire l’interoperabilità tra i sistemi di gestione dei fascicoli dei procedimenti e i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis.

 

3. Comma abrogato.

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