Skip to main content
Normativa

Articolo 40 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

By January 31, 2019No Comments

Articolo 40 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

Articolo 40  – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

 

1.  Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71.

2. Comma abrogato.

3. Comma abrogato.

4. Comma abrogato.

Torna all’indice

en_US