Articolo 40 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71.
2. Comma abrogato.
3. Comma abrogato.
4. Comma abrogato.