Articolo 4 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale
Testo approvato il 26 marzo 2019
Eccezioni o limitazioni ai fini dell’estrazione di testo e di dati
1. Gli Stati membri dispongono un’eccezione o una limitazione ai diritti di cui all’articolo 5, lettera a), e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso ai fini dell’estrazione di testo e di dati.
2. Le riproduzioni e le estrazioni effettuate a norma del paragrafo 1 possono essere conservate per il tempo necessario ai fini dell’estrazione di testo e di dati.
3. L’eccezione o la limitazione di cui al paragrafo 1 si applica a condizione che l’utilizzo delle opere e di altri materiali di cui a tale paragrafo non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti in modo appropriato, ad esempio attraverso strumenti che consentano lettura automatizzata in caso di contenuti resi pubblicamente disponibili online.
4. Il presente articolo non pregiudica l’applicazione dell’articolo 3 della presente direttiva.