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Normativa

Articolo 33 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By May 18, 2019No Comments

Articolo 33 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 33: Informazioni richieste ai fini dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Ai fini dell’autorizzazione generale, della concessione dei diritti di uso o dell’imposizione degli obblighi specifici di cui all’articolo 28, comma 2, il Ministero e l’Autorità non possono imporre alle imprese di fornire alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate:

a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l’osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, della condizione 6 della parte B e della condizione 7 della parte C dell’allegato n. 1 e l’osservanza degli obblighi indicati all’articolo 28, comma 2;
b) per verificare caso per caso l’osservanza delle condizioni indicate all’allegato n. 1, a seguito di denuncia, o in caso di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall’Autorità nell’ambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o l’Autorità abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;
c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti di uso;
d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;
e) per fini statistici specifici;
f) per consentire all’Autorità di effettuare un’analisi del mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo.

2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f) del comma 1 può essere richiesta prima dell’inizio dell’attività, ne’ come condizione necessaria per la stessa.

3. Quando il Ministero o l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l’uso che intendono farne.

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