Articolo 32: Requisiti per la convalida delle firme elettroniche qualificate – Regolamento (UE) n. 910/2014
1. Il processo di convalida di una firma elettronica qualificata conferma la validità di una firma elettronica qualificata purché:
a) |
il certificato associato alla firma fosse, al momento della firma, un certificato qualificato di firma elettronica conforme all’allegato I; |
b) |
il certificato qualificato sia stato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e fosse valido al momento della firma; |
c) |
i dati di convalida della firma corrispondano ai dati trasmessi alla parte facente affidamento sulla certificazione; |
d) |
l’insieme unico di dati che rappresenta il firmatario nel certificato sia correttamente trasmesso alla parte facente affidamento sulla certificazione; |
e) |
l’impiego di un eventuale pseudonimo sia chiaramente indicato alla parte facente affidamento sulla certificazione, se uno pseudonimo era utilizzato al momento della firma; |
f) |
la firma elettronica sia stata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata; |
g) |
l’integrità dei dati firmati non sia stata compromessa; |
h) |
i requisiti di cui all’articolo 26 fossero soddisfatti al momento della firma; |
2. Il sistema utilizzato per convalidare la firma elettronica qualificata fornisce alla parte facente affidamento sulla certificazione il risultato corretto del processo di convalida e le consente di rilevare eventuali questioni attinenti alla sicurezza.
3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili alla convalida delle firme elettroniche qualificate. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove la convalida delle firme elettroniche qualificate risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.