Articolo 3 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
1. Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.
1-bis. Comma abrogato.
1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
1-quater. Comma abrogato.
1-quinquies. Comma abrogato.
1-sexies. Comma abrogato.